
Provincia di Cuneo
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AREA FUNZIONALE Agricoltura
SETTORE Tutela Flora e Fauna
UFF. 19
bp/gi
Oggetto: Stagione di pesca 2009.
Disposizioni attuative della L.R.
29/12/2006 n. 37, del D.P.G.R.
21/4/2008 n. 6/R e della D.G.P. n. 8
del 20/01/2009.


LICENZE DI PESCA
Per l’esercizio della pesca nelle acque della provincia di Cuneo è necessario munirsi di licenza o di
permesso giornaliero.
La licenza è di tre tipi a seconda dei soggetti a cui viene rilasciata ed ai mezzi di pesca consentiti:
• Licenza di tipo “A” rilasciata a coloro che esercitano la pesca quale esclusiva e
prevalente attività lavorativa; tale licenza autorizza il pescatore di mestiere
all’esercizio della pesca mediante l’uso delle reti. La licenza è rilasciata dalla
competente Provincia che aggiorna l’elenco dei possessori ogni tre anni. Il costo annuale
ammonta ad €. 72,00.
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• Licenza di tipo “B” autorizza il pescatore non professionista all’esercizio della pesca
senza scopo di lucro con la canna, munita di mulinello ed armata con uno o più ami, o della
bilancia con lato non superiore a m 1.50. E’ subito opportuno sottolineare che le modalità
d’uso degli strumenti sono regolamentate a seconda del tipo di acqua. La pesca
dilettantistica è consentita a chiunque sia in possesso della ricevuta del versamento
unico, che costituisce la licenza di pesca, delle tasse e sopratasse di cui all’articolo
27, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore (cognome e nome, la data di
nascita e codice fiscale). La ricevuta di versamento di cui al comma 9 dell’art. 18 L.R.
37/06 deve essere accompagnata da un documento di identità valido.
Per l’anno 2009 il versamento della tassa di concessione regionale ammontante ad €.
22,72 deve essere effettuato sul c.c.p. n. 93322337 intestato alla “Regione Piemonte –
Tassa Pesca - P.zza Castello 165 – Torino” indicando nella causale “Licenza di pesca di
tipo dilettantistico”.
• Licenza di tipo “D” dilettantistica autorizza gli stranieri all’esercizio della pesca
dilettantistica nelle stesse modalità consentite ai pescatori residenti muniti di licenza di
pesca tipo “B” ma per un tempo più limitato. Infatti la licenza ha validità tre mesi dalla
data di versamento e non è rinnovabile nella stagione. Per l’anno 2009 il versamento della
Tassa di concessione regionale di €. 8,52 deve essere effettuato sul c.c.p. n. 93322337
intestato alla Regione Piemonte – Tassa Pesca - P.zza Castello 165 – Torino indicando
nella causale “Licenza di pesca per cittadini stranieri”
Il versamento delle tasse sulle licenze (A, B e D) può anche essere effettuato mediante:
• Bonifico Postale
• Pagamento via Internet
• Chioschi degli uffici postali (c.d. canali telematici)
indicando il seguente codice IBAN: IT-62-D-07601 – 01000-000093322337 – Causale : Tassa
Pesca (anno ………….di riferimento)
La Regione Piemonte, Settore Pesca, ai pescatori che hanno effettuato il versamento delle tasse
e soprattasse regionali pesca nel 2008, tramite POSTEL (Gruppo Poste Italiana), sta
provvedendo ad inviare a domicilio il nuovo bollettino prestampato; pagando con il bollettino
premarcato, in caso di smarrimento della ricevuta o del suo deterioramento, sarà possibile,
telefonando al numero 011/4324532 ottenere copia della ricevuta del versamento effettuato.
In caso si effettui il versamento utilizzando un bollettino non prestampato questo servizio non
potrà essere assicurato.
IL PERMESSO TEMPORANEO GIORNALIERO DI PESCA
La nuova legge regionale sulla pesca consente al pescatore occasionale di esercitare l’attività
alieutica con il Permesso Giornaliero di pesca. Tale permesso è rilasciato in autonomia dalle
singole province piemontesi ed è valido esclusivamente per una sola giornata nei corsi d’acqua
liberi dell’ente che lo rilascia, fermo restando il pagamento degli ulteriori oneri per la pesca
nelle acque soggette a gestione regolamentata (D.D.E. Provincia, F.I.P.S.A.S., Pescambiente,
riserve private ecc….)
Per la provincia di Cuneo il permesso giornaliero di pesca, del costo di €. 5, può essere ottenuto
nei modi seguenti:
• Effettuando il versamento di € 5 sul c/c postale n. 14641120 intestato a “Provincia di Cuneo -
Caccia e Pesca - Servizio Tesoreria” indicando nella causale del versamento “Permesso di pesca
giornaliero per il giorno__ mese__ 2009”
• Acquistando il permesso giornaliero cartaceo dal costo di € 5 rilasciato dai concessionari/proprietari di
riserve di pesca, da enti vari, dai negozi di articoli sportivi o da altri esercizi commerciali.
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I versamenti delle licenze oppure i permessi giornalieri, debitamente compilati in ogni loro
parte, dovranno essere esibiti agli organi di controllo (Guardie provinciali, Guardie Forestali,
Guardie Volontarie ecc…) unitamente ad un documento di identità valido.
INTERVENTI A FINI GESTIONALI
All’art. 17 della L.R. 37/2006 per la prima volta, ed in modo chiaro, è stato previsto che è vietato
immettere pesci in ambiente acquatico senza l’autorizzazione della Provincia competente per
territorio. Al fine di essere autorizzati a tali immissioni è pertanto necessario produrre istanza
in bollo da € 14,62 specificando la data, la quantità, la tipologia e la località ove verrà immessa la
fauna ittica allegando inoltre altra marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla determina di
autorizzazione.
L’immissione di fauna ittica nelle acque interne regionali è consentita limitatamente alle specie
di fauna ittica comprese nell’allegato C del regolamento regionale 6/R ovvero alle specie
autoctone individuate ai sensi del Piano regionale.
MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA
SPECIE MISURA
AGONE cm 15
ANGUILLA cm 30
BONDELLA cm 30
CARPA cm 35
COREGONE cm 30
LUCCIO cm 50
PERSICO REALE cm 18
PIGO cm 20
SALMERINO ALPINO cm 22
TINCA cm 20
TROTA FARIO cm 22
TROTA MARMORATA E SUOI IBRIDI cm 35
TROTA IRIDEA: non vi è più limite di misura n.n.
La lunghezza è misurata dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale
Dalla stagione 2009, secondo quanto disposto dalla D.G.P. n. 8 del 20/01/2009, in tutte le acque
pubbliche della provincia di Cuneo ogni pescatore dilettante non può catturare, per ogni giornata
di pesca, più di 10 capi di salmonidi, tra cui non più di 8 capi di salmonidi pregiati (salmerino
alpino, trota fario, trota marmorata (max 3 capi), bondella e coregone) e due lucci. Nelle acque
salmonicole al raggiungimento della quota complessiva di 8 esemplari di salmonidi pregiati è
sempre fatto obbligo di cessare l’attività di pesca. Il peso complessivo dei pesci pescati autoctoni
elencati nell’allegato C del Regolamento regionale 6/R, compresi i salmonidi, non possono superare
il peso complessivo, detratto il pesce più pesante, di 5 kg. Non vi sono limiti di peso o numero per
i pesci alloctoni di cui all’allegato D del regolamento regionale 6/R.
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PERIODI CONSENTITI
La pesca è consentita a partire da un’ora prima del levar del sole ad un’ora dopo il tramonto, salvo
la pesca all’anguilla ed alla carpa nelle acque principali e secondarie ciprinicole in concessione.
La pesca nelle acque secondarie salmonicole è consentita dall’alba di domenica 22 febbraio 2009
al tramonto di domenica 4 ottobre 2009, fatta eccezione per i laghi e bacini montani al di sopra
dei 1.000 mt. s.l.m., nei quali l’apertura decorre dall’alba di domenica 7 giugno 2009.
La pesca al temolo è vietata in tutto il territorio della Provincia fino al 31/12/2011.
Ai fini della salvaguardia della fauna ittica durante i periodi di riproduzione per le varie specie
ittiche sono previsti su tutto il territorio della Provincia di Cuneo periodi di divieto di pesca in
relazione alle acque secondarie salmonicole (ex di particolare pregio) od a specie determinate
durante la fase di riproduzione, come risulta dal seguente prospetto:
SPECIE PERIODI DI DIVIETO
AGONE Dal 15 maggio al 15 giugno
ALBORELLA Dal 15 maggio al 15 giugno.
BARBO Dal 1 giugno al 30 giugno.
BARBO CANINO Dal 1 giugno al 30 giugno.
BONDELLA Dal 15 dicembre al 15 gennaio.
CARPA Dal 1 giugno al 30 giugno.
CAVEDANO Dal 1 giugno al 30 giugno.
COREGONE Dal 15 dicembre al 15 gennaio.
LUCCIO Dal 15 febbraio al 15 marzo.
PESCE PERSICO REALE Dal 25 aprile al 31 maggio.
TINCA Dal 1 giugno al 30 giugno.
TROTE E SALMERINI Dal tramonto della prima domenica di
ottobre all’alba dell’ultima domenica di
febbraio dell’anno successivo ad eccezione
della trota iridea nelle acque ciprinicole in
occasione di gare autorizzate di pesca.
In tutte le acque regionali è sempre vietata la pesca alla Lampreda Padana, allo Storione Comune
e Cobice ed al Cobite Mascherato ed al Gambero di fiume autoctono.
Nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca gestite direttamente dalla Provincia la pesca è
vietata nei giorni di Martedì e Mercoledì non festivi, fatta eccezione per i Laghi Blu (alta Valle
Varaita) e la zona “no kill” come stabilito dalla D.G.P. n. 31 del 26/01/2006.
CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE
Ai sensi del Regolamento Regionale 6/R e della D.G.P. n. 8 del 20/01/2009 le acque pubbliche
della provincia di Cuneo si suddividono in:
• Principali: corso del Fiume Tanaro, dalla confluenza con il Torrente Stura nel Comune di
Cherasco sino al confine con la Provincia di Asti;
• Secondarie ciprinicole:
- F. Po: dalla confluenza del T. Bronda (S. Firmino) a valle;
- T. Varaita: dal ponte della S.P. Moretta-Murello a valle;
- F. Stura di Demonte. dal ponte della S.P. Fossano-Salmour (ponte di S. Lazzaro) a valle;
- T. Mondalavia: dal ponte della S.P. Benevagienna-Carrù a valle;
- T. Pesio: dal ponte dell’autostrada TO-SV a valle;
- F. Tanaro: dal ponte in Ceva della S.S. 28 a valle;
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- T. Maira. Dal ponte della S.P. Saluzzo-Savigliano fino alla confluenza con il Mellea e dal
ponte della ferrovia (dismesso) in comune di Cavallermaggiore a valle;
- tutte le acque scorrenti nei Comuni di Bra, Sommaria Bosco, Sanfrè, Roddi, Cherasco,
Narzole e Fraz. Cinzano di S. Vittoria d’Alba, Fraz. Gallo di Alba, Fraz. Pollenzo di Bra.
• Secondarie salmonicole:
- tutte le restanti acque montane e di pianura in cui il patrimonio ittico richiede
particolare tutela, con riferimento alle acque popolate da salmonidi e timallidi.
ATTREZZI DI PESCA CONSENTITI
Nelle acque principali sono consentiti i seguenti attrezzi:
a) Pesca professionale: consentiti gli attrezzi indicati nel Regolamento Regionale;
b) Pesca dilettantistica: consentito l’uso personale di:
1. un massimo di due canne, con o senza mulinello con lenza armata di un massimo di cinque
ami, da usarsi nello spazio di 3 metri;
2. una bilancia (si veda il “Regolamento pesca con la bilancia”).
E’ vietato l’uso come esca del pesce vivo o morto, delle uova di pesce, delle interiora di animali,
del sangue comunque preparato o diluito e delle pasturazioni che li contengano.
Nelle acque secondarie ciprinicole sono consentiti i seguenti attrezzi:
a) Pesca professionale: non consentita;
b) Pesca dilettantistica: consentito l’uso personale di:
1. un massimo di due canne, con o senza mulinello con lenza armata di un massimo di cinque
ami, da usarsi nello spazio di 3 metri;
2. una bilancia (si veda il “Regolamento pesca con la bilancia”).
E’ vietato l’uso come esca del pesce vivo o morto, delle uova di pesce, delle interiora di animali,
del sangue comunque preparato o diluito e delle pasturazioni che li contengano.
Nelle acque secondarie salmonicole sono consentiti i seguenti attrezzi:
a) Pesca professionale: non consentita;
b) Pesca dilettantistica: è ammesso l’uso di una sola canna per pescatore armata di :
1) un amo con esche naturali;
2) quattro mosche artificiali galleggianti;
3) un cucchiaino o pesce artificiale.
In queste acque è vietata qualsiasi forma di pasturazione, l’uso come esca della larva di mosca
carnaria e di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle uova di pesce, delle interiora di animali e
del sangue comunque preparato o diluito. E’ inoltre vietato il sistema di pesca con l’uso di insetti
artificiali con zavorra affondante e terminale radente il fondo.
PESCA NEI LAGHI ALPINI
La pesca nei laghi alpini ed in tutti i bacini artificiali idroelettrici situati al di sopra dei 1.000
metri di altitudine, rimane regolamentata secondo la normativa previgente, ovvero è consentita
dall’alba della prima domenica di giugno sino al tramonto della prima domenica di ottobre, salvo
che non risultino ancora coperti di ghiaccio, E’ fatta eccezione per i bacini artificiali
idroelettrici soggetti a diritti esclusivi di pesca in cui è consentita dall’alba dell’ultima domenica
di febbraio, salvo che non risultino ancora coperti di ghiaccio.
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PESCA CON LA BILANCIA
La pesca con la bilancia, ai sensi della D.G.P. 8/2009 è regolamentata come segue:
1) Il lato massimo della rete della bilancia non deve essere superiore a m 1,50;
2) Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 15 da misurarsi in conformità all’art. 10
del Regolamento Regionale 6/R;
3) La rete deve essere montata su pertica di lunghezza non superiore a m 5 con corda non inferiore
a m 2 legata fissa in punta della pertica. Non sono ammessi mezzi sussidiari di sollevamento
(carrucole, anelli, corde aggiuntive);
4) L’uso della bilancia è consentito esclusivamente dalla sponda e greto a piede asciutto. La distanza
fra due bilance in esercizio non può essere inferiore a mt. 20. La pesca con la bilancia
non è consentita a distanza inferiore a 30 m. da altro pescatore che esercita la pesca con la
canna, da scale di monta per i pesci, griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e
sbocchi dei canali, dai pilastri e dalle opere di difesa dei ponti.
5) La pesca con la bilancia è consentita, ad esclusione dei tratti a gestione diretta della
Provincia ove è sempre vietata, esclusivamente nei seguenti corsi d’acqua:
- F. Tanaro: dallo sbocco del T. Pesio nel Tanaro a valle fino al confine con la Prov. di Asti;
- F. Stura: dal ponte di S. Lazzaro (Prov.le Fossano-Salmour) fino alla confluenza con il Tanaro;
- T. Maira: dal ponte della S.P. Saluzzo Savig1iano fino alla confluenza con il Mellea e dal
ponte della ferrovia (dismesso) in Comune di Cavallermaggiore a valle.
- T. Varaita: dal ponte della S.P. Moretta-Murello a valle fino alla confl. nel F. Po;
- F. Po: dal Ponte dei ‘Pesci vivi’ (S.P. n. 589) a valle sino al confine con la Provincia di Torino.
6) La pesca con la bilancia è sempre vietata dal 1° Aprile al 31 Agosto, fatta eccezione per il
tratto del F. Tanaro dal ponte S.P. Cherasco-La Morra a valle fino al conf. Prov. Asti ove la
stessa è vietata dal 1° Aprile al 15 Luglio;
7) Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie (previste dall’art. 26 della L.R. 37/2006);
PESCA NOTTURNA ALL’ANGUILLA ED ALLA CARPA
La pesca notturna all’anguilla, alla carpa ed a tutte le specie di cui all’Allegato D del Regolamento
Regionale n. 6/R, è consentita tutto l’anno in tutte le acque principali e secondarie ciprinicole
soggette a concessione, fatto salvo il periodo di divieto alla pesca alla carpa compreso tra il 1°
ed il 30 giugno, così come previsto dall’allegato C al Regolamento medesimo e fatto salvo il
divieto di pesca dell’anguilla nelle sole acque in gestione diretta della Provincia di Cuneo.
Tale pesca rimane regolamentata secondo le previgenti norme e pertanto con gli attrezzi e le
modalità seguenti:
• l’uso di due canne, con o senza mulinello e con lenza armata di un solo amo da usarsi nello
spazio di tre metri;
• divieto dell’uso di fonti luminose quando l’uso è diretto all’esercizio della pesca;
• divieto di detenere altre specie ittiche, ad eccezione di quelle usate come esca;
• obbligo di immediata reimmissione in acqua di altre specie ittiche catturate;
• ai sensi dell’art. 17 del regolamento Regionale 6/R, è vietato il rilascio nelle acque di ogni
esemplare catturato, compreso nell’elenco di cui all’Allegato D del Regolamento medesimo.
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BACINI DI PESCA PRIVATI E LAGHETTI DI PESCA SPORTIVA
A norma del Reg. Reg.le 6/R sono definiti bacini di pesca privati e laghetti di pesca sportiva:
• bacini artificiali anche collegati con le acque pubbliche, ma situati all’interno di aree di
proprietà privata recintati;
• laghetti, stagni od altri impianti recintati in cui la popolazione ittica è mantenuta a scopo
di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali di acquacoltura.
In questa tipologia di acque la pesca è consentita senza licenza, senza limitazione di attrezzi e senza
limiti di cattura. Ai fruitori degli impianti e dei bacini privati è vietato asportare prodotti vivi.
VIGILANZA
In base all’art. 23 la vigilanza sull’applicazione della Legge 29/12/06 n. 37 e l’accertamento delle
relative infrazioni è affidata alle guardie della Provincia, nonché agli ufficiali, sottufficiali e
guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali,
regionali e provinciali, oltre a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti
di polizia giudiziaria. Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con
funzione di guardia ittica volontaria:
• a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di
bacino,
• alle guardie ecologiche volontarie di cui agli artt. 36 e 37 della L.R. 2/11/1982 n. 32.
Si ricorda inoltre che le Province hanno il compito di coordinare l’attività di formazione,
aggiornamento e vigilanza dei soggetti con funzione di guardia ittica volontaria ed esercitano
inoltre le funzioni relative alle sanzioni amministrative ai sensi della L. 689/81 introitando i
proventi derivanti dalle sanzioni e impiegando gli stessi per interventi sulla fauna acquatica.
LAVORI IN ALVEO
In base poi all’art. 12 della L.R. 37/2006 ed alla circolare reg.le prot. n. 1421/13 del
20/02/2007 si segnala che la Provincia di Cuneo è competente ad autorizzare o meno la messa in
secca di corsi d’acqua, bacini o canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque
pubbliche, e che il soggetto che effettua il prosciugamento per l’effettuazione di lavori è
tenuto, oltre che a chiedere l’autorizzazione alla Provincia, anche al recupero e alla reimmissione
della fauna ittica a proprie spese.
Per maggiori informazioni si può comunque contattare il Settore Tutela Flora e Fauna della
Provincia – Via Massimo D’Azeglio 4 – Cuneo (Tel. 0171-445365/445302 - Fax 0171-445745).
Distinti saluti.
L’ASSESSORE ALLA PESCA IL DIRIGENTE DI AREA
DOVETTA Silvano BALOCCO Dr. Paolo
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